A chi è rivolto
Descrizione
L’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) ha abolito a decorrere dal 2020 la TASI.
Come fare
L’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) ha abolito a decorrere dal 2020 la TASI.
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Norma in vigore sino al 31/12/2019
Presupposto impositivo Presupposto impositivo TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Soggetti passivi Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante o il detentore versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Il titolare del diritto reale e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Cosa serve
L’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) ha abolito a decorrere dal 2020 la TASI.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
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Riferimenti Normativi
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), art.1 commi 639 e ss., e s.m.i.
L’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) ha abolito a decorrere dal 2020 la TASI.
Condizioni di servizio
L’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) ha abolito a decorrere dal 2020 la TASI.
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Argomenti:Pagina aggiornata il 30/07/2026