Dal 30° giorno antecedente le elezioni (e quindi da venerdì 10 maggio 2024) la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
Ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza e 1 di base.
E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune. Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate alle liste ammesse alla campagna elettorale.
La Giunta Comunale ha assegnato alle n. 12 liste ammesse per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia Nord Occidentale gli spazi da destinare alla propaganda elettorale .
I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le seguenti indicazioni tecniche :
Si ricordano le principali disposizioni in materia di propaganda ( L. n.212/1956 e successive modificazioni) richiamate dalla Prefettura di Cuneo
Dal 30' giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 10 maggio 2024)
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni europee sono le seguenti:
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale ai numeri 0172/89004 int. 1 o alla email: demografici@comune.caramagnapiemonte.cn.it