Seguici su
Cerca

PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024

Propaganda tramite affissione di stampati


Descrizione

Dal 30° giorno antecedente le elezioni (e quindi da venerdì 10 maggio 2024) la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza e 1 di base.

E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune. Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.

Sono  vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio  assegnate alle liste ammesse alla campagna elettorale.

La Giunta Comunale ha assegnato alle n. 12 liste ammesse per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia Nord Occidentale gli  spazi da destinare alla  propaganda elettorale .

I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le seguenti indicazioni tecniche :

  •  presso i n. 3 luoghi destinati (vedi Allegati) per mezzo di postazioni di tabelle, alle affissioni in materia di propaganda elettorale (in ogni postazione spetta, a ciascuna lista ammessa, una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza);
  •   secondo il numero d’ordine progressivo degli spazi assegnato a ciascuna lista ammessa (numerando gli spazi progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, secondo l’ordine risultante dal sorteggio da parte dell'Ufficio elettorale Circoscrizionale).

La propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio

Si ricordano le principali disposizioni in materia di propaganda ( L. n.212/1956 e successive modificazioni) richiamate dalla Prefettura di Cuneo

Dal 30' giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 10 maggio 2024)

  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le  sedi dei partiti e movimenti.
  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
  • Propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili:   è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
  • Propaganda fonica non luminosa eseguita con mezzi mobili : l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 e subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui la propaganda si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto;
  •  Volantinaggio : è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
  •  le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni europee sono le seguenti: 

  • legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche)
  • legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica)

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale ai numeri 0172/89004 int. 1  o alla email: demografici@comune.caramagnapiemonte.cn.it

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 21/07/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: