Istituzione dell'elenco comunale
L'articolo 8 della legge n. 180/2026 introduce la possibilità di votare nel Comune di temporaneo domicilio, purché situato in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale.
La disciplina riguarda le elezioni di Camera e Senato, le europee e i referendum costituzionali e abrogativi, ma non le elezioni amministrative e regionali.
La circolare dispone l'immediata istituzione, presso ogni ufficio elettorale comunale, di un elenco degli elettori fuori sede, da gestire e aggiornare annualmente.
Chi può richiedere l'iscrizione
Possono presentare domanda gli elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o lavoro, con permanenza prevista di almeno nove mesi.
Sono ammessi anche gli elettori sottoposti a cure o trattamenti sanitari per almeno tre mesi, nonché i caregiver familiari e i genitori o familiari conviventi che assistono minori in cura presso strutture sanitarie fuori Regione, alle condizioni previste dalla legge. Per le categorie sanitarie, il periodo di cura o assistenza deve comprendere la data della consultazione.
Scadenze per domande e revoche
La circolare distingue tre termini:
- 31 dicembre di ogni anno: domande per studio o lavoro, quando i requisiti sono già presenti, valide per le consultazioni dell'anno successivo.
- Entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno precedente il voto, per studio o lavoro quando la condizione sorge dopo il 31 dicembre.
- Entro il 45° giorno precedente la consultazione: domande per motivi sanitari, assistenziali e familiari.
L'iscrizione ha durata annuale e deve essere rinnovata per l'anno successivo. Le revoche seguono le stesse modalità e scadenze delle domande.
Modalità di presentazione
La richiesta va presentata al Comune di temporaneo domicilio